Tutti gli iscritti all’Albo hanno l’obbligo di mantenere aggiornata in modo costante la propria formazione.
L’obbligo della formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 Crediti Formativi Professionali.
I crediti si conseguono con:
E’ ammessa la formazione a distanza (FAD), a condizione che sia verificabile l’effettiva partecipazione e l’acquisizione delle nozioni impartite.
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