CONSIGLIO DISCIPLINA

Regolamento Formazione Continua

Regolamento Formazione Continua

Regolamento Formazione Continua

Un dovere per gli iscritti all’Albo

Tutti gli iscritti all’Albo hanno l’obbligo di mantenere aggiornata in modo costante la propria formazione.
L’obbligo della formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 Crediti Formativi Professionali.

I crediti si conseguono con:

  • corsi di formazione e aggiornamento, anche previsti da norme specifiche;
  • corsi o esami universitari (di laurea, specializzazione, perfezionamento e master);
  • seminari, convegni e giornate di studio;
  • visite tecniche e viaggi di studio;
  • relazioni o lezioni negli eventi formativi;
  • articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati su riviste a diffusione nazionale;
  • frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche

E’ ammessa la formazione a distanza (FAD), a condizione che sia verificabile l’effettiva partecipazione e l’acquisizione delle nozioni impartite.

La Fondazione è delegata per la formazione degli iscritti all’Albo dei Geometri di Torino e Provincia.

Regolamento formazione professionale continua in vigore dal 31 maggio 2021