18% del reddito netto professionale, con un minimo di € 3.680,00
(artt. 10 e 16 legge 773/82)
Per i redditi eccedenti € 172.750,00 la percentuale è ridotta al 3,5%
5% del volume d’affari I.V.A. relativo all’attività professionale, da applicarsi in parcella quale maggiorazione percentuale, con un minimo di € 1.840,00 (art. 11 legge 773/82 e successive modifiche)
A tal proposito si ricorda la dicitura da citare in ogni parcella professionale e gli estremi normativi della maggiorazione percentuale del 5% da applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA per i geometri iscritti all’Albo Professionale:
5% contributo integrativo Cassa Geometri.
Art. 2 del Regolamento sulla Contribuzione Cassa Geometri, comma 5
Si precisa che ai fini della deducibilità del contributo integrativo minimo, l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 954-25/2017 ha chiarito che è ammessa la deduzione IRPEF del contributo integrativo minimo nelle ipotesi in cui il volume affari iva sia limitato o pari a zero.
Per la copertura degli oneri relativi all’indennità di maternità per le professioniste Madri di € 7,00.
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