A partire dal 2025, per le professioniste madri iscritte alla Cassa la contribuzione soggettiva minima e la contribuzione integrativa minima sono ridotte alla metà per due anni a partire dall’anno di nascita del figlio o, in caso di adozione o di affidamento preadottivo del minore, dall’anno di ingresso dello stesso in famiglia.
Per il solo anno dell’evento è prevista l’integrazione del montante contributivo tramite l’accredito figurativo della contribuzione soggettiva non versata a seguito del beneficio. Per il secondo anno di beneficio è facoltà dell’iscritta provvedere all’integrazione volontaria della contribuzione soggettiva, entro 5 anni, con la sola applicazione degli interessi legali.Nel caso in cui il contributo soggettivo determinato sul reddito prodotto in uno degli anni agevolati sia superiore all’importo minimo previsto da un iscritto che non beneficia di riduzioni, l’agevolazione decade definitivamente e la maggiore quota di contribuzione dovuta dovrà essere versata senza oneri accessori entro i termini previsti per il versamento dei contributi per l’anno successivo a quello di produzione del reddito stesso.
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