CONSIGLIO DISCIPLINA

Adempimenti annuali

Adempimenti annuali e versamento contribuzione 2026

A partire dal 2026  la contribuzione alla Cassa Geometri è dovuta nell’anno corrente; pertanto, le 4 scadenze dei contributi minimi sono obbligatorie.

La Cassa Geometri ha però introdotto una soluzione alternativa che consente di effettuare il pagamento in 11 rate.

Per il 2026 la contribuzione può essere pagata con due modalità alternative:

ORDINARIAMENTE: i contributi minimi dovranno essere pagati in 4 rate di uguale importo scadenti il 27 dei mesi di febbraio, aprile, giugno e agosto, mentre le eventuali eccedenze in unica soluzione entro il 30 settembre o in 4 rate scadenti il 30 settembre, il 27 dei mesi di ottobre e novembre e il 28 dicembre con interesse dell’1%.

Il versamento deve essere effettuato attraverso la funzione “Pagamento contributi anno corrente” disponibile all’interno del servizio Portale dei Pagamenti dell’area riservata del sito web della Cassa.

La dichiarazione dei redditi professionali, da effettuare online alla Cassa nell’area riservata in “Adempimenti Dichiarativi , dovrà essere presentata sempre entro il 30 settembre 2026

FACOLTATIVAMENTE: è possibile pagare tutta la contribuzione (minimi ed eventuali eccedenze) in 11 rate scadenti il 27 dei mesi da febbraio a dicembre (con l’eccezione delle rate di settembre che scade il 30 e di dicembre che scade il 28), senza interessi fino ad agosto e con gli interessi dell’1% da settembre a dicembre.

Questa modalità di pagamento è facoltativa e alternativa rispetto a quella ordinaria e garantisce maggiore flessibilità. La scelta del pagamento in 11 rate deve avvenire entro il 20 febbraio 2026, presentando una dichiarazione provvisoria dei redditi relativi all’anno di imposta 2025.

E’ attivo il servizio online per presentare la dichiarazione provvisoria tramite la funzione “Pagamento contributi anno corrente – Dichiarazione dei redditi provvisoria” disponibile all’interno del servizio Portale dei Pagamenti dell’area riservata del sito web della Cassa.

La dichiarazione provvisoria non esime dalla presentazione della dichiarazione reddituale effettiva entro il 30 settembre. Sulla base della dichiarazione effettiva le rate da settembre a dicembre potrebbero essere ricalcolate.

La rateizzazione in 11 rate decade in caso di mancato pagamento della prima rata o in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive.

N.B.: Salvo equivalente forma di riscossione tributi eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Cassa con apposita delibera.

Non devono presentare la dichiarazione i geometri praticanti e i geometri iscritti nel corso del 2026 (neo iscritti 2026 e reiscritti 2026 che nel 2025 non erano iscritti).

Il mancato rispetto delle scadenze previste dal Regolamento sulla contribuzione per la presentazione e/o la rettifica della dichiarazione reddituale e per il pagamento dei contributi comporterà l’applicazione delle corrispondenti sanzioni.

Ritardato, omesso o irregolare versamento contributi

In caso di tardivo, omesso o incompleto versamento dei contributi, si applica una sanzione pari:

  • al 2% del contributo evaso se il pagamento avviene entro 180 giorni dal termine fissato (art. 34, comma 6, lett. a del Regolamento sulla contribuzione);
  • al 10% del contributo evaso in caso di pagamento effettuato oltre 180 giorni del termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso un procedimento coattivo (art. 34, comma 6, lett. b del Regolamento sulla contribuzione);
  • al 25% del contributo evaso in caso di contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso procedimento coattivo (art. 34, comma 5 del Regolamento sulla contribuzione ).

La sanzione, per ciascuna violazione commessa, non può essere superiore al 50% dell’importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all’1% del contributo soggettivo minimo dell’anno di riferimento 

COMPENSAZIONI

Come per gli anni precedenti, è possibile utilizzare il modello F24 ACCISE per il versamento della contribuzione, solo nel caso in cui si voglia utilizzare l’istituto della compensazione per utilizzare crediti fiscali disponibili nel proprio cassetto fiscale, anche derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia o efficientamento energetico (c.d. superbonus).

Nell’ipotesi in cui il credito non copra in modo integrale la contribuzione, si dovrà saldare la parte residua con le modalità sopra riportate.

Per compensare i contributi previdenziali con i crediti fiscali occorre utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate attraverso i canali Fisconline o Entratel. Il modello di versamento F24 ACCISE può essere compilato ed inviato tramite il servizio “F24 Web” oppure scaricando il software “F24 On-line”.

Per l’applicazione F24 Web occorre accedere alla propria area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, selezionare “Pagamenti F24” – “Inizia la compilazione del modello F24” – “Nuovo modello F24 ACCISE” e procedere con la relativa compilazione, validazione e successivo invio telematico.

In alternativa è possibile utilizzare il software di compilazione “F24 On-line” e il software di controllo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e procedere alla predisposizione, verifica ed invio del “file” creato.

Anche in questo caso occorre prestare attenzione alla selezione della corretta tipologia di pagamento presente nei dati generali del modello F24 avendo cura di selezionare “Modello F24 con sezione ACCISE”.

Nel caso si vogliano utilizzare eventuali crediti fiscali per il pagamento della contribuzione dovuta, sarà necessario effettuare la compensazione tramite modello F24 ACCISE in congruo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione in modo che il versamento in compensazione effettuato tramite F24 ACCISE possa essere acquisito dalla Cassa e possa pertanto essere correttamente detratto dalla contribuzione dovuta.

Per la compilazione del modello F24 ACCISE in caso di compensazioni possono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

 

Contributo volontario

Come per l’anno scorso è possibile versare facoltativamente, decidendo in quale percentuale, una quota aggiuntiva di contributo soggettivo.

In tal modo è possibile beneficiare di vantaggi fiscali e previdenziali:

  1. accesso ad un’integrazione pensionistica: la contribuzione volontaria versata dà luogo ad una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base;
  2. guadagno fiscale: il contributo volontario versato è interamente deducibile dal reddito.

L’importo del contributo volontario è direttamente correlato all’entità della prestazione futura: maggiore è il versamento che si decide di effettuare, più alto sarà il supplemento previdenziale.

La scelta di effettuare il versamento del contributo volontario deve essere effettuata entro il 30 settembre 2026, contestualmente alla dichiarazione dei redditi e il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2026