La dichiarazione reddituale deve essere presentata direttamente alla Cassa Geometri entro il 30 settembre di ogni anno e i contributi previdenziali devono essere versati direttamente alla Cassa.
N.B.: Salvo equivalente forma di riscossione tributi eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Cassa con apposita delibera.
Non devono presentare la dichiarazione i geometri praticanti e i geometri iscritti nel corso del 2024 (neo iscritti 2024 e reiscritti 2024 che nel 2023 non erano iscritti).
Per l’anno 2024, il servizio Portale Pagamenti – “Pagamento Contributi Anno Corrente”, per l’anticipo volontario della contribuzione minima, proporrà automaticamente n. 4 rate con cui saldare la contribuzione minima dovuta, in base alle scadenze del 27 febbraio, 27 aprile, 27 giugno e 28 agosto.
unica soluzione con pagamento da effettuarsi entro il 30 settembre 2024 ;
piano di ammortamento in 4 rate di importo uguale, con interesse di rateazione pari al 1,00% annuo, con prima rata scadente il 30 settembre 2024 e le restanti il 27 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
piano di ammortamento in 8 rate di importo uguale, con interesse di rateazione pari al 2,50% annuo, con prima rata scadente il 30 settembre 2024 e le restanti il 27 del mese, a prtire dal mese di ottobre e fino al mese di aprile 2025.
Il mancato rispetto delle scadenze previste dal Regolamento sulla contribuzione per la presentazione e/o la rettifica della dichiarazione reddituale e per il pagamento dei contributi comporterà l’applicazione delle corrispondenti sanzioni.
In caso di tardivo, omesso o incompleto versamento dei contributi, si applica una sanzione pari:
La sanzione, per ciascuna violazione commessa, non può essere superiore al 50% dell’importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all’1% del contributo soggettivo minimo dell’anno di riferimento
Come per gli anni precedenti, è possibile utilizzare il modello F24 ACCISE per il versamento della contribuzione, solo nel caso in cui si voglia utilizzare l’istituto della compensazione per utilizzare crediti fiscali disponibili nel proprio cassetto fiscale, anche derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia o efficientamento energetico (c.d. superbonus).
Nell’ipotesi in cui il credito non copra in modo integrale la contribuzione, si dovrà saldare la parte residua con le modalità sopra riportate.
Per compensare i contributi previdenziali con i crediti fiscali occorre utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate attraverso i canali Fisconline o Entratel. Il modello di versamento F24 ACCISE può essere compilato ed inviato tramite il servizio “F24 Web” oppure scaricando il software “F24 On-line”.
Per l’applicazione F24 Web occorre accedere alla propria area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, selezionare “Pagamenti F24” – “Inizia la compilazione del modello F24” – “Nuovo modello F24 ACCISE” e procedere con la relativa compilazione, validazione e successivo invio telematico.
In alternativa è possibile utilizzare il software di compilazione “F24 On-line” e il software di controllo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e procedere alla predisposizione, verifica ed invio del “file” creato.
Anche in questo caso occorre prestare attenzione alla selezione della corretta tipologia di pagamento presente nei dati generali del modello F24 avendo cura di selezionare “Modello F24 con sezione ACCISE”.
Nel caso si vogliano utilizzare eventuali crediti fiscali per il pagamento della contribuzione dovuta, sarà necessario effettuare la compensazione tramite modello F24 ACCISE in congruo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione in modo che il versamento in compensazione effettuato tramite F24 ACCISE possa essere acquisito dalla Cassa e possa pertanto essere correttamente detratto dalla contribuzione dovuta.
Per la compilazione del modello F24 ACCISE in caso di compensazioni possono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
Contributi | Codice F24 | Anno |
Contributo soggettivo minimo | GE01 | 2024 |
Contributo soggettivo autoliquidazione | GE11 | 2023 |
Contributo integrativo minimo | GE21 | 2024 |
Contributo integrativo autoliquidazione | GE31 | 2023 |
Contributo di maternità | GE51 | 2024 |
Contributo soggettivo accessorio | GE81 | 2023 |
Come per l’anno scorso è possibile versare facoltativamente una quota aggiuntiva di contributo soggettivo variabile dall’1% al 10% del reddito dichiarato ai fini IRPEF (fino al limite reddituale pari nel 2024 a € 172.750,00).
In tal modo è possibile beneficiare di vantaggi fiscali e previdenziali:
L’importo del contributo volontario è direttamente correlato all’entità della prestazione futura: maggiore è il versamento che si decide di effettuare, più alto sarà il supplemento previdenziale.
La scelta di effettuare il versamento del contributo volontario deve essere effettuata entro il 30 settembre 2024, contestualmente alla dichiarazione dei redditi e il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione oppure in 4 rate senza interessi comunque entro il 31 dicembre 2024
Versamento dei minimi
Per l’anno 2024, il servizio Portale Pagamenti – “Pagamento Contributi Anno Corrente”, proporrà automaticamente la suddivisione dei contributi minimi in 4 rate bimestrali (27 febbraio, 27 aprile, 27 giugno e 28 agosto).
In sede di comunicazione dei redditi, il professionista potrà optare per il pagamento della contribuzione dovuta (versamento del residuo dei minimi e l’eventuale autoliquidazione), tra le seguenti modalità:
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