In base al principio di trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, la legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4/8/2017 n. 124) prevede la comunicazione in forma scritta o digitale del compenso e del preventivo di massima per le prestazioni professionali, unitamente alla comunicazione obbligatoria di titoli e specializzazioni.
CONCORRENZA – IN VIGORE DAL 29 AGOSTO 2017
L. 4/8/2017 n. 124
Legge annuale per il mercato e la concorrenza
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All’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».
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Al fine di assicurare la trasparenza delle confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.