Il mediatore è un professionista con requisiti di onorabilità, competenza, terzietà e imparzialità che svolge l’importante ruolo di aiutare le parti in lite a trovare una soluzione che consenta di dirimere il contenzioso, portandole al raggiungimento di un accordo condiviso ed evitando quindi di dover ricorrere al Tribunale.
I mediatori possono operare esclusivamente presso gli Organismi di mediazione e solo dopo aver frequentato un percorso formativo ad hoc tenuto da formatori accreditati, inseriti nell’elenco dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione per i mediatori istituito presso il Ministero della Giustizia.
Oggi la mediazione è condizione di procedibilità (ovvero deve essere obbligatoriamente tentata prima di poter andare in giudizio) nei casi di una controversia in materia di:
Esperire un tentativo di conciliazione è inoltre obbligatorio quando la mediazione è demandata da un giudice.
Ai fini dell’iscrizione all’Organismo di Mediazione occorre aver frequentato e superato un apposito corso di formazione “Corso per mediatori professionisti”, di cui all’art. 18, comma 2, lett. f), D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 (aggiornato al D.M. 145/2011 e successive modifiche e integrazioni).
Il corso ha durata di 50 ore, come da prescrizioni ministeriali e normative vigenti, suddivise in incontri a carattere teorico e pratico, esercitazioni, simulazioni, approfondimenti, test pratici, secondo le indicazioni contenute nell’art. 18, comma 2, lett. f), D.M. 180/2010 e s.m..
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